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Trasporto marittimo · Guide

Quali sono i limiti della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo?

Articolo tradotto automaticamente dal rumeno e verificato automaticamente. In caso di differenze prevale l’originale. Vedi l’originale in rumeno · Come usiamo la traduzione automatica

Gru che solleva un container accanto a una nave portacontainer in porto

In breve

Nell'articolo precedente abbiamo potuto vedere alcuni dettagli sul contratto di trasporto marittimo. Oggi approfondiremo i principi relativi al vettore. Scopriremo così la sua responsabilità, la relativa durata e i limiti della responsabilità del vettore.

Indice

Nell'articolo precedente abbiamo potuto vedere alcuni dettagli sul contratto di trasporto marittimo. Oggi approfondiremo i principi relativi al vettore. Scopriremo così la sua responsabilità, la relativa durata e i limiti della responsabilità del vettore.

Che cos'è il vettore?

Come abbiamo scoperto anche a proposito del contratto di trasporto marittimo, una delle parti è rappresentata dal vettore.

Vettore è qualsiasi persona che (o in nome della quale) ha concluso con un caricatore un contratto di trasporto di merci per mare.

La responsabilità del vettore

1. Durata della responsabilità

La responsabilità del vettore per le merci copre il periodo durante il quale le merci sono sotto la sua custodia nel porto di caricazione, durante il trasporto e nel porto di scaricazione.
Pertanto, le merci si considerano sotto la custodia del vettore:

  • dal momento in cui egli le prende in consegna:
    i) dal caricatore o da una persona che agisce in suo nome;
    ii) da un'autorità o da un altro terzo al quale le merci devono essere consegnate per la caricazione;
  • fino al momento in cui il vettore riconsegna le merci:
    i) mediante la consegna delle merci al destinatario;
    ii) nei casi in cui il destinatario non riceve le merci dal vettore, mediante la loro messa a disposizione del destinatario;
    iii) mediante la consegna delle merci a un'autorità o a un terzo

2. Fondamento della responsabilità

Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita, dall'avaria o dal ritardo nella consegna. Ciò vale se l'evento si è verificato mentre le merci si trovavano sotto la sua custodia. Inoltre, si applica se egli non prova che lui stesso, i suoi preposti o i suoi mandatari hanno adottato tutte le misure che erano richieste.

Si considera ritardo il caso in cui le merci non sono state consegnate nel porto di scaricazione previsto dal contratto entro il termine convenuto.

La persona legittimata a presentare un reclamo per la perdita delle merci può considerarle perdute se non sono state consegnate entro 60 giorni consecutivi dalla scadenza del termine.

Il vettore è responsabile:

  • della perdita, delle avarie provocate o del ritardo nella consegna causati da incendio.
  • della perdita, delle avarie o dei ritardi nella consegna delle merci per i quali il reclamante prova che sono il risultato della colpa del vettore, dei suoi preposti o dei suoi mandatari

Se l'incendio a bordo della nave interessa le merci e il reclamante o il vettore lo desidera, sarà effettuata una perizia. Una copia della relazione peritale sarà messa a disposizione del vettore e del reclamante.

Nel caso del trasporto di animali vivi, il vettore non è responsabile delle perdite, dei danni o del ritardo nella consegna. Questi derivano dai rischi particolari inerenti a tale genere di trasporto.

Il vettore non è responsabile quando la perdita, l'avaria o il ritardo nella consegna si sono verificati in conseguenza di misure adottate per il salvataggio di vite umane o di misure ragionevoli adottate per il salvataggio di beni in mare.

Quando la colpa o la negligenza del vettore, dei suoi preposti o dei suoi mandatari concorre con altre cause nel produrre la perdita, l'avaria o il ritardo nella consegna, egli è responsabile soltanto nella misura in cui questi sono imputabili a tale colpa o negligenza, a condizione che egli ne provi l'ammontare.

L'avaria comune

Tutte le parti che hanno un interesse finanziario in una spedizione marittima pagano un indennizzo alla parte che ha subito una perdita intenzionale o ha sostenuto spese per consentire il completamento del viaggio.

I limiti della responsabilità del vettore

La responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla perdita o dall'avaria delle merci è limitata a una somma equivalente a 835 DSP per collo o altra unità di carico, oppure a 2,5 DSP per chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o avariate, a seconda di quale dei due importi sia più elevato.

Per il ritardo nella consegna, la responsabilità è limitata a un ammontare equivalente a due volte e mezzo il nolo dovuto per le merci in questione. Tale ammontare non supererà il nolo totale dovuto in base al contratto di trasporto marittimo delle merci.

Ai fini del calcolo dell'ammontare più elevato, si applicheranno le seguenti regole:
a) se per raggruppare le merci si utilizza un container, un pallet o un'altra unità di carico analoga, i colli o le unità enumerati nella polizza di carico o in qualsiasi altro documento che faccia prova di un contratto di trasporto marittimo sono considerati colli o unità di carico. Ad eccezione di quanto sopra indicato, le merci contenute in una tale unità di carico sono considerate una sola unità di carico.
b) quando l'unità di carico è perduta o avariata, essa è considerata un'unità distinta se non appartiene al vettore o non è messa a disposizione dal vettore.

Decadenza dal diritto alla limitazione della responsabilità

Il vettore non ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità sopra prevista se si prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella consegna è derivato da un suo atto commesso con l'intenzione di causare tale danno oppure temerariamente.

Un preposto o un mandatario del vettore non ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità se si prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella consegna deriva da un suo atto, commesso con l'intenzione di causare un tale danno oppure temerariamente.

Merci trasportate sopra coperta

Il vettore è autorizzato a trasportare le merci sopra coperta soltanto se il trasporto è effettuato sulla base di un accordo con il caricatore. Questo sarà conforme agli usi del commercio in questione.

Se il vettore e il caricatore hanno convenuto che le merci saranno trasportate sopra coperta, il vettore deve inserire una dichiarazione nella polizza di carico o in qualsiasi altro documento che faccia prova del contratto di trasporto marittimo. In mancanza di tale dichiarazione, il vettore ha l'onere di provare che è stato concluso un accordo per il trasporto sopra coperta. Il vettore non ha tuttavia il diritto di invocare tale accordo nei confronti di un terzo, compreso un destinatario, che sia portatore in buona fede della polizza di carico.

Se le merci sono state trasportate sopra coperta o il vettore non può invocare un accordo relativo al trasporto sopra coperta, egli è responsabile della perdita, dell'avaria o del ritardo nella consegna che derivano unicamente dal trasporto sopra coperta. L'estensione della sua responsabilità sarà stabilita secondo le disposizioni relative ai Limiti della responsabilità o alla Decadenza dal diritto alla limitazione della responsabilità, a seconda dei casi.

Il trasporto delle merci effettuato sopra coperta, in contrasto con un accordo espresso di trasporto sotto coperta, è considerato un atto o un'omissione del vettore.

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